Accesso civico semplice

Che cos’è?
È il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato ad esse equiparati – quale è SAA S.c.a.r.l. – abbiano omesso di pubblicare ai sensi del cd. Decreto Trasparenza (art. 5 D.Lgs. 33/2013).Modalità di esercizio
Il diritto può essere esercitato gratuitamente e senza obbligo di motivazione. La richiesta va inoltrata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Dott. Davide Caregnato, per posta ordinaria ovvero via telematica inoltrando una email di richiesta all’indirizzo anticorruzione.saa@unito.it.
Ricevuta la richiesta, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Società trasparente” del portale di SAA, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.Ritardo o mancata risposta
In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere all’Amministratore Unico di SAA, quale soggetto titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite email all’indirizzo carlo.majorino@unito.it.

Accesso civico generalizzato (cd. FOIA – Freedom of Information Act)

Che cos’è?
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti e dati, detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di diritto privati ad esse equiparati, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti espressamente indicati dalla legge (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

Modalità di esercizio
Il diritto può essere esercitato gratuitamente e senza obbligo di motivazione. La richiesta può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti Uffici:
a) al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) alla Direzione della SAA;
c) ad altro Servizio indicato nella Sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale.
La richiesta può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica agli indirizzi e-mail istituzionali degli uffici sopra riportati e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, SAA provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Eventuali soggetti controinteressati
Laddove SAA individui soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, SAA provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, SAA ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Ritardo o mancata risposta
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente ovvero il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione può presentare richiesta di riesame alla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, Dott. Davide Caregnato, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La domanda di riesame può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione.saa@unito.it e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.
Avverso la decisione di SAA o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella della Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

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Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni in merito alle istanze di accesso civico semplice e generalizzato si rinvia al Regolamento sull’Accessi Civico di SAA, reperibile sulla pagina “Accesso Civico” della Sezione “Società Trasparente”.

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